Recupero Crediti contro soggetti privati e Pubblica Amministrazione

L'ambito del recupero crediti, finalizzato al pagamento da parte del debitore inadempiente, prevede una serie di attività giudiziali ed stragiudiziali per le quali è necessaria l'assistenza di un legale esperto nel settore.
In via stragiudiziale, l’attività di recupero credito prevede, sostanzialmente, una diffida ad adempiere, a mezzo di lettera raccomandata, con il quale si intima al debitore di pagare la somma dovuta entro un determinato termine. Decorso inutilmente tale termine, si procederà ad un’azione giudiziaria a suo carico e con l’aggravio di tutti i maggiori oneri.
In giudizio per il recupero del credito si procede mediante deposito di un ricorso per ingiunzione: tale procedimento è sommario consentendo in tempi abbastanza brevi di ottenere un titolo esecutivo per agire in via esecutiva contro il debitore insolvente.
Taler procedimento è però esperibile solo in determinate casi: ai sensi dell’art. 474 c.p.c., il credito deve essere certo (cioè dev’essere provato per iscritto mediante contratti, fatture, o altra documentazione), liquido (cioè sicuro nel suo ammontare) ed esigibile (il termine di pagamento deve essere già scaduto).
Sono titoli esecutivi:
1) le sentenze, e i provvedimenti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva;
2) le cambiali, nonché gli altri titoli di credito e gli atti ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia;
3) gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli, relativamente alle obbligazioni di somme di danaro in essi contenute.
In caso non sussistono queste condizioni, sarà necessario agire per le vie ordinarie, cioè mediante procedimento ordinario con all’esito una sentenza, volto ad accertare l’esistenza e la consistenza del credito e a condannare il debitore all’adempimento. Anche in questo caso l’azione è diretta ad ottenere un titolo esecutivo (cioè la sentenza), ma i tempi sono più lunghi.
Infine, nell’ipotesi in cui il debitore fallisca, sarà necessario immettersi nella procedura fallimentare, partecipando così alla distribuzione del ricavato dell’utile della società.
Analogo discorso vale allorquando dal lato del debitore vi sia la P.A., e per ogni ritardo e/o mancato pagamento verso imprese o privati il nostro ordinamento prevede meccanismi e procedure apposite per il recupero crediti.
Mentre nel primo caso, l’esecuzione forzata nei confronti di un soggetto privato prevede una strada lunga e laboriosa mediante la procedura di pignoramento al debitore, quando il debitore è una Pubblica Amministrazione, un ente ouna società pubblica, il creditore ha a disposizione un rimedio alternativo rapido ed efficace: il giudizio di ottemperanza.
Condizione necessaria affinché possa attivarsi il giudizio di ottemperanza, analogamente a quanto avviene per il pignoramento, è che il diritto di credito nei confronti della P.A. sia stato accertato da una sentenza o da altro provvedimento analogo.
Occorre, inoltre, notificare il titolo (sentenza, decreto ingiuntivo definitivo) “in forma esecutiva” ed attendere il decorso dei 120giorni concessi dalla legge all’Amministrazione per adempiere.
Al decorso di tale termine si procederà con apposito ricorso al TAR territorialmente competente con il quale il ricorrente chiederà al Giudice Amministrativo di fissare un termine di 30 giorni entro il quale l’amministrazione inadempiente deve effettuare il pagamento. Decorso inutilmente tale ultimo termine, il Tribunale nominerà un commissario c.d. ad acta, che, di fatto, disporrà il pagamento in favore del creditore ricorrente.
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